Formatore sulla sicurezza: i requisiti e la qualifica

Il D. L. del 6 marzo del 2013 indica i criteri da rispettare per assumere il ruolo di formatore qualificato in tema di sicurezza e salute sul lavoro. Tale decreto interministeriale, pertanto, fornisce le indicazioni sui requisiti necessari per i formatori. L’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016, al punto 12.1, ha poi sottolineato che i docenti di tutti i corsi di formazione devono essere qualificati in base al decreto in questione. Di conseguenza la qualifica di formatore sulla sicurezza del lavoro è indispensabile per insegnare in qualunque corso di formazione dedicato alla sicurezza, sempre che non siano previste specifiche regole dalle norme in vigore: è quel che succede, per esempio, per i corsi dedicati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro indicati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio del 2012.

Le aree tematiche

Il decreto interministeriale per i formatori sicurezza identifica una qualifica distinta in base a varie aree tematiche. Ciò vuol dire che tutti i docenti dei corsi di formazione devono avere maturato esperienza e competenze nelle aree tematiche che sono oggetto di insegnamento. Le aree tematiche in questione sono tre: la prima è quella organizzativa, giuridica e normativa; la seconda è quella che riguarda i rischi igienici, sanitari e tecnici; la terza è quella della comunicazione e delle relazioni. Va detto, comunque, che il decreto non approfondisce gli argomenti relativi alle varie aree: questo significa che spetta agli organizzatori dei corsi e ai formatori definire l’area tematica di riferimento per l’attività formativa.

I corsi di formazione e gli argomenti

Può anche capitare che in un corso di formazione si affrontino argomenti che non afferiscono a una sola area tematica ma ne coinvolgano di più. In tale eventualità è necessario che la qualifica del docente sicurezza si estenda su più aree formative o che nel percorso formativo intervengano più docenti. In ogni caso, per potersi dedicare all’attività di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro è necessario che il docente formatore abbia un diploma di scuola secondaria di secondo grado. È necessario, inoltre, soddisfare uno o più dei sei criteri previsti per la qualificazione dei formatori.

Il primo e il secondo criterio

Il primo criterio riguarda l’aver maturato esperienza in qualità di docente nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, per non meno di 90 ore nel corso dei 3 anni precedenti. Il secondo criterio, invece, comporta il possesso di una laurea o la frequenza di un corso post laurea a tema salute e sicurezza sul lavoro, insieme con un altro requisito tra: la docenza di almeno 40 ore, nel corso dei 3 anni precedenti, in qualsiasi materia; la docenza di almeno 32 ore, nel corso dei 3 anni precedenti, in materia di sicurezza e salute sul lavoro; un percorso formativo in didattica con una durata minima di 24 ore (la cosiddetta formazione per formatori); un corso di affiancamento a un docente, in qualunque materia, per non meno di 48 ore nel corso dei 3 anni precedenti.

Il terzo criterio

Il terzo criterio consiste in un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione di non meno di 64 ore, con in più almeno 12 mesi di esperienza professionale o lavorativa coerente con l’area tematica a cui si riferisce la docenza nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, insieme con un altro requisito tra: la docenza di almeno 40 ore, nel corso dei 3 anni precedenti, in qualsiasi materia; la docenza di almeno 32 ore, nel corso dei 3 anni precedenti, in materia di sicurezza e salute sul lavoro; un percorso formativo in didattica con una durata minima di 24 ore (la cosiddetta formazione per formatori); un corso di affiancamento a un docente, in qualunque materia, per non meno di 48 ore nel corso dei 3 anni precedenti.

Gli altri tre criteri

Il quarto criterio riguarda il possesso di un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione per una durata complessiva non inferiore a 40 ore, con almeno 18 mesi di esperienza di lavoro coerente con l’area tematica. Il quinto criterio richiede di aver lavorato per almeno 3 anni nel settore della sicurezza e salute sul lavoro. Il sesto criterio, infine, chiama in causa un’esperienza di almeno 12 mesi come ASPP o di almeno 6 mesi come RSPP.




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