FVG – Sono disponibili le nuove faq (domande poste frequentemente) del governo sulle nuove restrizioni (in Fvg c’รจ la zona rossa da oggi, 15 marzo) in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021 per fronteggiare la diffusione del contagio.
Si tratta di domande e risposte sui temi piu importanti: seconde case, fidanzati, spostamenti, lavoro, sport. Sono le risposte alle domande frequenti, relative all’ultimo decreto del governo sul Covid. Le Faq, pubblicate sul sito www.governo.it, servono a spiegare nel dettaglio le misure prese. Di seguito le piรน importanti domande e risposte che riguardano la zona rossa.
Quando serve l’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrร essere resa su moduli prestampati giร in dotazione alle forze di polizia.
ร possibile fare rientro nella cosiddetta โseconda casaโ? Se sรฌ, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere piรน alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perchรฉ si tratta di una possibilitร limitata al “rientro”, รจ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente allโentrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con lโavente titolo, e vi si puรฒ recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrร essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicitร delle autocertificazioni sarร oggetto di controlli successivi e la falsitร di quanto dichiarato costituisce reato.
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attivitร di ristorazione? ร consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest’area รจ sempre vietato consumare cibi e bevande allโinterno dei ristoranti e delle altre attivitร di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 รจ consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, รจ vietata ai soggetti che svolgono come attivitร prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio รจ consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
ร consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande allโinterno degli alberghi e delle altre attivitร ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
ร consentito entrare o restare allโinterno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerieโฆ), se รจ sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui รจ sospeso il consumo di cibi e bevande allโinterno dei locali (si veda la faq precedente), lโingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti nรฉ il consumo in prossimitร dei locali.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? ร necessario produrre unโautodichiarazione?
– Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrร essere resa su moduli prestampati giร in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicitร delle autodichiarazioni sarร oggetto di controlli successivi e lโaccertata falsitร di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro puรฒ essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, รจ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nellโambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi giร conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestร genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in cittร diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarร possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
– Sarร possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderร con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o lโabitazione, definiti come nella FAQ precedente.
Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? ร consentito andare a trovare amici o parenti?
Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessitร (anche verso unโaltra Regione o Provincia autonoma);
– il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle โseconde caseโ ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessitร o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarร consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle giร conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sรฉ i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestร genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
ร possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attivitร motoria/sportiva?
Le attivitร di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attivitร riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Allo stesso modo, sono sospese l’attivitร sportiva di base e l’attivitร motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia allโaperto che al chiuso.
In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessitร , rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa allโAutoritร competente indicata dallโarticolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, รจ di norma il Prefetto del luogo dove la violazione รจ stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dallโagente operante puรฒ pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.