FVG – Il decreto legge n.18 c.d. “Cura Italia” pubblicato il 17 marzo u.s., oltre a numerose misure di semplice sospensione di adempimenti ed obblighi, ha introdotto alcune norme ad effettivo ed immediato sostegno per le imprese, con la creazione di nuovi strumenti di liquidità.
In particolare, l’articolo 55 consente alle società di cedere a titolo oneroso i propri crediti pecuniari insoluti e di trasformarli in crediti d’imposta per imposte anticipate, immediatamente utilizzabili, diversamente da quanto accadrebbe normalmente (mediante riporto “in avanti”).
Conseguentemente si potrà ottenere un triplo beneficio:
1) generare liquidità dalla vendita del credito;
2) ottenere il beneficio fiscale del credito d’imposta;
3) generare ulteriore liquidità grazie alla cessione (eventuale) del credito d’imposta.
Dal punto di vista soggettivo, si può subito affermare che possono beneficiare di tale incentivo tutte le società ad eccezione di quelle per le quali sia già stato accertato i) il rischio o lo stato di insolvenza (ai sensi della direttiva BRRD Bank Recovery and Resolution Directive) o ii) lo stato di insolvenza (ai sensi della legge fallimentare e del codice della crisi di impresa).
Il Legislatore non specifica quale sia il tipo societario che possa beneficiare di tale incentivo, sicché si può ritenere che tale meccanismo -anche se pensato principalmente in favore degli istituti di credito- potrebbe funzionare sia in favore delle società di persone, sia delle società di capitali.
L’operazione, dal punto di vista oggettivo, si compone di vari passaggi.
In via preliminare è necessaria una ricognizione contabile e legale volta a definire il perimetro dei crediti cedibili. Infatti, l’incentivo di nuova introduzione ha ad oggetto solamente quei crediti pecuniari (commerciali e finanziari) inadempiuti da più di novanta giorni (di seguito anche “i Crediti”).
Definito il perimetro dei crediti, la società potrà quindi cederli, unitamente alla documentazione che ne prova l’esistenza: i) a titolo oneroso, ii) senza il consenso del debitore, iii) e senza garantirne adempimento del debitore. L’operazione deve, tuttavia, completarsi entro il 31 dicembre 2020.
L’intervento sin qui decritto determina, quindi, una immediata iniezione di liquidità nelle società.
Ma non è tutto.
Il beneficio previsto dal Decreto consente di convertire parte del credito insoluto ceduto (corrispondente alla perdita su crediti, determinata a seguito della cessione), in credito d’imposta. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e -dettaglio fondamentale- indipendentemente dall’iscrizione in bilancio delle attività da imposte anticipate.
I crediti d’imposta così ottenuti, senza limiti di importo possono essere: 1) utilizzati in compensazione,2) ceduti, 3) chiesti a rimborso.
In conclusione, con l’introduzione dell’art. 55 del Decreto è stato previsto un meccanismo premiale bifasico che consente alla società di alienare i crediti insoluti registrati negli ultimi anni e compensare la perdita su crediti con un credito d’imposta.
Tale meccanismo potrà sostenere le imprese iniettando direttamente e indirettamente liquidità e potrà favorire la marginalità del soggetto che acquista il credito, poichè potrà essere valorizzato in sede di contrattazione l’indubbio vantaggio fiscale per il cedente.
E’, infine, auspicabile che il Legislatore, in sede di conversione del Decreto, sia più coraggioso ed aumenti la percentuale delle imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta, allo scopo di potenziare un meccanismo di sostegno alle imprese.
Avv. Luca Stramare – Foro di Pordenone