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mercoledì , 11 Dicembre 2024

Assemblea Uppi: locazioni a cedolare secca, nuova convenzione

PORDENONE – Dell’andamento del mercato immobiliare ed anche di problemi relativi alla copertura assicurativa degli immobili con riguardo, in particolare, ai c.d. eventi catastrofali che spesso danneggiano le costruzioni, si parlerà in occasione dell’assemblea annuale dell’Uppi, venerdì 23 febbraio alle 17.30 nella sala convegni dell’Ascom ConfCommercio di Pordenone, in piazzale dei Mutilati, 4. La partecipazione è libera ed aperta a tutti.

Uno dei temi centrali dell’assemblea sarà il fatto che le associazioni di proprietari di immobili e di inquilini, operanti sul territorio, hanno sottoscritto la nuova convenzione (la precedente risaliva al 2003) per determinare il valore dei canoni di locazioni per le abitazioni.

Si tratta degli importi da applicare ai rapporti che verranno stipulati sulla base dei c.d. “tipi di contratto” predisposti a livello nazionale. Gli stessi interesseranno sia quelli di durata tipica di anni 3+2, sia quelli transitori che quelli studenteschi.

L’aspetto rilevante di tali tipi di rapporti è relativo: da una parte all’individuazione di un canone contenuto e predeterminato e, dall’altra, dalla possibilità di applicazione del regime della c.d. cedolare secca.

Pertanto, in questi casi, il reddito proveniente dal rapporto di locazione percepito dal locatore, viene assoggettato ad una aliquota unica e fissa. Per i contratti convenzionati la stessa è del 10%.

Tale percentuale, sul nostro territorio, vale per l’intera ex-provincia di Pordenone in quanto prevista per la città capoluogo quale comune ad alta tensione abitativa e per i rimanenti comuni a seguito della dichiarazione di evento calamitoso che ha colpito i medesimi. Tale beneficio fiscale, infatti, è stato esteso anche a tali comuni.
Inoltre, sempre per i contratti convenzionati, è prevista la riduzione di IMU e TASI del 25%.

A fronte di tali aspetti positivi non ve ne sono di negativi tali da diminuire la convenienza rispetto a quanto previsto come sopra esposto. Il contratto convenzionato, infatti, ha una durata minima di anni 3 con eventuale obbligatorio rinnovo di anni 2.

Tale diversa durata, rispetto ai contratti ordinari di anni 4+4, non è motivo di particolare aggravio del rapporto.

Neanche il divieto di aggiornamento ISTAT, per i contratti convenzionati per i quali viene esercitata l’opzione di cedolare secca, risulta essere un elemento disincentivante.

Né lo sono ulteriori vincoli quali, per esempio, l’interesse sul deposito cauzionale e poche ed ulteriori vincolanti previsioni contenute nel tipo di contratto.

Da ricordare che, i contratti convenzionati, devono rispettare il testo predisposto che è allegato, per tutte le tipologie, al decreto ministeriale del 16/01/17 che ha ridefinito la materia.

Sul punto va ricordato che la cedolare secca ha anche un’altra aliquota che è del 21% e che può essere applicata qualora non venga scelto il contratto convenzionato ma quello ordinario che è caratterizzato, come detto, dalla durata legale minima, di anni 4 + 4.

Secondo l’avv. Kowalski, presidente dell’Unione Piccoli Proprietari della provincia di Pordenone, si tratta, una volta tanto, di una regolamentazione assolutamente accettabile.

“Un prelievo fiscale del 21%  – sottolinea – ancorchè sull’intero ammontare del canone senza alcuna detrazione, ed ancor di più quello del 10%, nonché gli ulteriori benefici quali l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo e la riduzione di IMU e TASI, rappresenta un quadro fiscale, una volta tanto, sostenibile a fronte del quale neanche qualche maggior onere imposto alle parti è in grado di minarne l’interesse. Per i contratti convenzionati, infatti, risulta, sostanzialmente, necessario accertare il valore del canone attraverso la redazione di un calcolo i cui parametri sono previsti nella convenzione che è stata sottoscritta il 02.02.18, come detto, dalle Associazioni di proprietà ed inquilinato”.

“Si tratta di una stesura non particolarmente agevole. Ne consegue la necessità di rivolgersi ad un esperto che, nel caso, altro non può essere che una delle Associazioni firmatarie dell’accordo. Ciò anche perché, dal decreto ministeriale, viene richiesta la certificazione del conteggio e, secondo l’interpretazione che pare essere più accreditata, tale aspetto risulterebbe essere obbligatorio (certo né il decreto ministeriale né i successivi chiarimenti sono riusciti ad esporre in maniera semplice, lineare e comprensibile tale aspetto che lascia ancora alcuni margini di difficile comprensione)”.

Ogni utile informazione potrà essere richiesta alla sede provinciale UPPI di Pordenone nei giorni di apertura della stessa, il martedì dalle 16 alle 18, il venerdì dalle 17 alle 19 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 12 (0434 520004).

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