Fvg in zona rossa da lunedì 15 marzo: cosa si può (e non si può) fare

FVG – Il Friuli Venezia Giulia sarà in zona rossa dal 15 al 28 marzo. Ecco cosa si può (e non può) fare.

Spostamenti solo per comprovate esigenze

Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Rimane valido sempre il divieto di spostamento tra regioni anche di diverso colore, tranne – di nuovo – per comprovate esigenze. Come in tutte le regioni, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma e sono sempre valide le limitazioni agli spostamenti dalle ore 22 alle 5. In caso di controlli, deve sempre essere mostrata o compilata al momento l’autocertificazione.

Quali negozi sono chiusi e quali aperti

Vengono chiusi tutti i negozi al dettaglio, tranne i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole. Sono aperti anche lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, negozi di abbigliamento per bambini e di giocattoli, profumerie, pompe funebri, distributori automatici. Per quanto riguarda i centri commerciali, le uniche attività aperte al loro interno sono i gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre tutti gli altri negozi verranno chiusi. I mercati possono vendere solo generi alimentari. Prevista anche la sospensione, esclusivamente in zona rossa, dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

La vendita con asporto

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Lo sport

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

 




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