Coronavirus: Fvg, ordinanza Fedriga. Aperte in anticipo palestre, piscine e autoscuole

FVG – Coronavirus: questa l’ordinanza del Governatore Fvg Massimiliano Fedriga, valida dal 18 maggio. Il documento recita:

1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dall’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;

2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: 3/7
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali per i quali valgono le regole del proprio datore di lavoro;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria svolta in luogo isolato e di quella sportiva nella fase di attività intensa;

3. che siano sempre consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale anche a fini ludici, ricreativi e turistici, con qualsiasi mezzo;

4. che sia vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica;

5. che siano consentite le riunioni private, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste;

6. che sia consentita l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, non solo all’aperto, ma anche in centri ed impianti sportivi anche con l’utilizzo di attrezzature, nel rispetto delle apposite Linee guida allegate;

7. che sia consentito lo spostamento, per i residenti nei comuni facenti parte del territorio delle ex province confinanti con la regione Veneto, per visite a congiunti nel territorio delle province confinanti con la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

8. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;

9. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani anche all’interno degli esercizi stessi specificamente quando vi sia impossibilità di reperimento dei guanti monouso per carenza di fornitura;

10. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari, laddove vi sia manipolazione delle merci, l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso;

11. che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:
a) ristorazione
b) attività turistiche (balneazione)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
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l) manutenzione del verde
m) musei, archivi e biblioteche

12. che siano consentite le seguenti altre attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17.5.2020:
a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;
b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili; c) scuole guida;
d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
e) attività di produzione dei teatri;

13. che sia consentita la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato;

14. che sia consentito il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune e/o dal Gestore del servizio;

15. che siano definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri. Resta salvo quando definito in tema di cerimonie funebri;

16. che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;

17. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata nelle acque interne, lagunari e marine;

18. che sia consentita la pratica della caccia di selezione;

19. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente,
l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali, nelle strutture di ricovero e custodia;

20. che sia consentito il servizio di custodia/pensione per animali da affezione e le attività che riguardano le adozioni;

21. che sia consentito, a partire dal 03 giugno 2020, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al chiuso o all’aria aperta nel periodo estivo, promosse da soggetti gestori pubblici, del privato sociale, privati e associazioni sportive dilettantistiche e l’avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia, attraverso la rete dei soggetti del sistema educativo integrato di cui alla legge regionale 18 agosto 2005 n. 20. Tali attività verranno avviate a seguito dell’accertamento della compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale e dovranno essere svolte nel rispetto di protocolli di sicurezza e di linee guida regionali o, in assenza, nazionali, definite in coerenza con l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, in deroga alle regolamentazioni regionali in materia, volti a prevenire il rischio di contagio e contenenti, tra le altre, prescrizioni per il contingentamento degli ingressi, il rapporto numerico tra educatori e bambini, il rispetto di distanze interpersonali, la sanificazione dei locali e delle attrezzature di gioco, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

22. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o

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strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle attività laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

23. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate al settore della formazione professionale e della formazione tecnica superiore, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

24. che siano consentiti, ad integrazione del punto 23, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi musicali e i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;

25. che sia consentito l’esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Con riferimento ai tirocini extracurricolari, sono fatte salvi i contenuti dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 riguardante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, nonché le discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari.

L’avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante o stagista, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo. Nell’ambito delle professioni sanitarie, sono consentite le attività di tirocinio dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio- sanitario approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzati ai sensi dell’”Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell’operatore socio – sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” del 22 febbraio 2001;
27. che siano consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS.

Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure

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organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

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La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.




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